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MAR 17

Sentenze Corte di Cassazione in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di denuncia dei lavori relativi a progetti riguardanti “opere minori”

 

La Corte di Cassazione, con recenti sentenze, ha affermato che l’applicazione della normativa (DPR 380/01 art. 95 e seguenti) che impone l’obbligo della denuncia delle opere strutturali al competente ufficio con il rispetto delle prescrizioni va eseguita per qualsiasi intervento edilizio che comporti la realizzazione di opere di qualsiasi tipologia, compresa quella che alcune Regioni, fra le quali anche la Regione Puglia, hanno definito “minori”, attraverso percorsi e/o procedimenti amm.vi, quali deliberazioni di Giunta, come nel caso della Puglia (DGR n° 1309 del 3 giugno 2010).

Tali provvedimenti, totalmente “disapplicati” dalla Suprema Corte, sono stati definiti “privi di rilevanza”, o addirittura “illegittimi”, potendo, a giudizio della stessa Corte, rimanere escluse dall’applicazione della Legge solo le opere relative ad interventi di semplice manutenzione ordinaria.

Gli effetti della richiamata giurisprudenza, oltre che determinare gravi incertezze procedurali sul territorio regionale, hanno prodotto e continuano a produrre disorientamento e apprensione nella categoria, in quanto, pur in presenza del provvedimento regionale, in vigore da oltre un quinquennio e mai annullato né dall’Organo che lo ha emesso né dal Giudice Amm.vo, si profilano ingiustamente gravi addebiti, anche di natura penale, alla propria condotta nell’esercizio dell’attività professionale.

            Su sollecitazione di questo Ordine, la C.R.O.I.Pu.- Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia- con il suo Presidente ing. Antonio Colaianni, ha interessato gli Organi regionali al fine di individuare determinazioni e decisioni e possibilmente soluzioni da adottare, con l'obiettivo di portare chiarezza sul comportamento da assumere in relazione alla fattispecie determinatasi a seguito della giurisprudenza della Cassazione ed in presenza di una Del. di G.R., ancora efficace, ma di segno contrario.

In data 22 febbraio u.s. si è svolta una riunione presso la sede dell'Ass.to Regionale con l’ass. Giannini e dirigenti e funzionari regionali, presenti i rappresentanti degli Ordini territoriali della regione.

Nel corso della stessa, si sono ottenute ampie assicurazioni da parte dell’Amm.ne regionale circa la attenzione da porre alla problematica insorta. L’Assessore si è impegnato, infatti, a portare la vicenda al tavolo istituzionale della “Conferenza Unificata delle Regioni”, previo l’esame di merito da parte della struttura giuridico-legislativa della regione.

Non si è comunque mancato di rimarcare che, il rango della giurisprudenza determinatasi sulla questione per effetto dell’espressione della Suprema Corte di Cassazione, oltre che il merito delle affermazioni contenute nelle citate Sentenze, devono necessariamente condurre tutti gli operatori del settore, utilizzatori e controllori, verso l’abbandono dell’applicazione della procedura prevista nella richiamata delibera regionale, nelle more di una revisione complessiva della materia, da operarsi anche con riferimenti da ricercare nel quadro normativo nazionale di riferimento (DPR 380/01), oltre che con una disciplina specifica a carattere regionale.

Al riguardo e per tutte le motivazioni fin qui espresse, l’ass. Giannini non ha escluso la revoca del provvedimento regionale in parola.

All’esito il Presidente della CROIPU si è impegnato, a nome di tutti gli Ordini della regione Puglia, a portare la questione anche all’attenzione del C.N.I., attraverso “l’Assemblea dei Presidenti” degli Ordini, stante il diffuso interesse nazionale sulla materia, per effetto dell’alto numero di regioni interessate, in quanto titolari di provvedimenti analoghi a quello della regione Puglia.



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